Art.1 DENOMINAZIONE
1.1 I produttori, gli installatori e gli operatori in genere di energia elettrica da fonte micro e mini eolica si costituiscono in unassociazione non riconosciuta, senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile denominata ASSIEME (Associazione Italiana Energia Mini Eolica).
Art.2 SEDE DELLASSOCIAZIONE
2.1 Lassociazione ha sede sociale e domicilio legale in Roma e puó istituire rappresentanze ed uffici in tutte le localitá europee.
Art.3 SCOPI DELLASSOCIAZIONE
3.1 Lassociazione ha lo scopo di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte micro e mini eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura.
3.2 Promuove la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato allutilizzo della risorsa vento e alluso razionale dellenergia.
3.3 Si impegna a raccogliere, elaborare e diffondere dati e ogni informazione utile alla conoscenza delle problematiche correlate alluso della fonte micro e mini eolica attraverso i massmedia e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni per conto terzi che non siano in contrasto con lo scopo sociale dellassociazione.
3.4 Si impegna, altresí , in tutte le azioni sopra riportate, ad evidenziare la valenza ambientale della produzione di energia elettrica da fonte eolica in funzione del risparmio energetico e della riduzione delle sostanze inquinanti responsabili del degrado dellambiente sia locale che globale.
3.5 Si impegna ad intrattenere rapporti con le istituzioni pubbliche al fine di rappresentare in queste sedi le esigenze dellassociazione e dei suoi associati.
3.6 Si impegna a favorire gli interscambi culturali e tecnici fra i soci.
3.7 Si impegna nella creazione di uno standard di valutazione dei generatori micro e mini eolici
3.8 Si impegna nella creazione di un sito di valutazione per generatori micro e mini eolici a disposizione dei soci e di chiunque ne farà richiesta.
Art.4 DURATA
4.1 La durata dellassociazione é illimitata.
Art.5 MEZZI DI COMUNICAZIONE
5.1 I mezzi di comunicazioni ufficiali dellassociazione sono:
a) sito web b) newsletter c) posta elettronica
Art.6 I SOCI
6.1 LAssociazione si compone di:
1. soci onorari 2. soci sostenitori
3. soci collettivi 4. soci individuali
6.2 I soci onorari possono essere coloro che hanno acquisito particolari meriti verso lassociazione. I soci sostenitori sono organizzazioni o persone che erogano un contributo finanziario annuo allassociazione più elevato della quota sociale stabilita per i soci collettivi. I soci collettivi sono le imprese pubbliche e private, Enti, Università, Studi associati, ecc. I soci individuali sono le persone fisiche. Ogni socio ha diritto ad essere rappresentato nellassemblea generale da un delegato.
6.3 Liscrizione allassociazione è a tempo indeterminato e avviene su richiesta scritta che deve essere accolta dal consiglio a maggioranza semplice. La nomina a socio onorario, su proposta di uno o più consiglieri, avviene a maggioranza dei due terzi del consiglio direttivo.
6.4 I soci onorari non hanno diritto, in occasione delle sedute dellassemblea generale, al voto e non sono tenuti a versare alcuna quota sociale. Ogni socio collettivo e sostenitore ha diritto, in occasione delle sedute dellassemblea generale, ad un voto. Ogni socio individuale ha diritto, in occasione delle sedute dellassemblea generale, ad un voto..
6.5 Le quote sociali vengono decise dal consiglio direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre per lanno successivo.
6.6 I soci sostenitori, collettivi ed individuali in regola con il pagamento delle quote, che vanno versate entro il 31 (trentuno) gennaio per lanno di riferimento, hanno diritto:
1. a votare ed essere votati. Per i soci collettivi e sostenitori il diritto è riconosciuto al delegato. Per i soci individuali il diritto è riconosciuto ad un delegato fino al numero di mille soci individuali; 2. a ricevere gratuitamente le pubblicazioni edite dallassociazione; 3. a sconti sulle quote di partecipazione ai convegni organizzati dallassociazione.
I soci onorari non hanno diritto a votare e ad essere votati
6.7 I soci non in regola con il versamento delle quote di competenza sono considerati appartenenti alla associazione in qualità di aderenti ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
6.8 La qualità di socio si perde:
* per dimissioni; * per morosità; * per comportamento contrario agli scopi dellassociazione.
6.9 I soci che intendono recedere dallassociazione devono darne comunicazione scritta e sono tenuti comunque al versamento della quota dellanno in corso.
6.10 Il socio moroso decade dalla qualifica di socio dopo due richieste senza riscontro, avvenute tramite lettera raccomandata R.R.
6.11 La decadenza del socio per comportamento contrario agli scopi dellassociazione viene decisa dal consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta scritta e motivata di almeno tre membri del consiglio direttivo ovvero di almeno dieci soci aventi diritto di voto ovvero dei probiviri.
Art.6 bis ADERENTI
6 Bis.1 Chiunque condivide gli scopi dellAssociazione può richiedere,direttamente tramite il sito web ufficiale della stessa, lattribuzione della qualifica di "aderente", che garantisce al richiedente, a seguito della relativa accettazione, il riconoscimento di tale qualifica ed il conseguente inserimento nellelenco ad hoc istituito.
6 Bis.2 Gli aderenti sono tenuti al pagamento di una quota associativa di importo contenuto e non hanno diritto a votare e ad essere votati nellassemblea generale.
6 Bis.3 Gli aderenti verranno aggiornati sulle iniziative di carattere pubblico organizzate dallassociazione, verrà loro messo a disposizione il materiale divulgativo prodotto e potranno usufruire di talune condizioni favorevoli dedicate.
6 Bis.4 Ovviamente gli aderenti potranno, a richiesta e con le stesse modalità e forme previste allart 6.3, essere iscritti allassociazione, in tal guisa acquisendo i diritti ed i doveri tipici dei soci individuali.
Art.7 GLI ORGANI
7.1 Sono Organi Sociali:
* lassemblea generale; * il consiglio direttivo; * la giunta esecutiva; * il presidente; * il collegio dei revisori; * i probiviri
7.2 Lassemblea generale
Lassociazione ha nellassemblea generale il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipazione tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci non in regola con il versamento delle quote di competenza hanno facoltà di partecipare allassemblea ma senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. I soci onorari e gli aderenti non hanno diritto al voto. Lassemblea generale si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
In seduta ordinaria può:
* eleggere il consiglio direttivo; * eleggere il collegio dei revisori; * eleggere i probiviri; * approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo; * deliberare sulle direttive di ordine generale dellassociazione e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti lattività della stessa.
In seduta straordinaria può deliberare:
* sulle modifiche dello statuto; * sullo scioglimento dellassociazione; * sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Lassemblea ordinaria è convocata dal presidente o su richiesta di almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto almeno una volta allanno entro il 30 (trenta) giugno.
Lassemblea straordinaria può essere convocata per iscritto dal presidente o su richiesta dalla maggioranza del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno il dieci per cento dei soci.
Lassemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati più della metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati purché in numero non inferiore a cinque.
Lassemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il cinquanta per cento più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Lassemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.
Quando non viene raggiunto il quorum previsto per la validità dellassemblea generale il diritto di voto può essere esercitato contestualmente anche per posta elettronica o per fax previo controllo del collegio elettorale. Lassemblea generale può essere tenuta anche in tele video conferenza.
In questi casi le deliberazioni sono valide se vota almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto e se prese con il voto favorevole non inferiore ai due terzi dei soci votanti. Il ricorso al voto, come sopra indicato, può essere deciso dal consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti; con le medesime modalità il consiglio direttivo nomina il collegio elettorale.
Detto collegio sarà composto di almeno tre membri di cui uno con funzioni di presidente nella persona di uno dei membri del collegio dei revisori.
Lassemblea è presieduta dal presidente o da un vice presidente, il quale nominerà il segretario dellassemblea.
Lavviso di convocazione dellassemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria deve contenere la data, ora e luogo della riunione, nonché lordine del giorno e deve essere fatto pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli iscritti anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto ovvero non aventi diritto a votare.
Le deliberazioni assembleari, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, debbono essere trascritte nei libri sociali e, comunque, copia delle deliberazioni medesime, dei bilanci o rendiconti, dovrà essere affissa presso la sede sociale per i quindici giorni successivi.
7.3 Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 25 (venticinque) membri scelti secondo le seguenti modalità e quote:
1. fino a 13 (tredici) posti, pari al 52%, sono riservati ai soci collettivi di cui allart. 6 punto 6.2 comma 3, che saranno eletti dallassemblea generale; 2. fino ad 11 (undici) posti, pari al 44%, sono riservati di diritto ai soci sostenitori di cui allart. 6 punto 6.2 comma 2; 3. 1 (un) posto per ogni mille iscritti è riservato ai soci individuali.
Non hanno diritto ad essere eletti i soci onorari e gli aderenti.
Il consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi ha facoltà di cooptare al suo interno dei membri, al solo fine di sostituire i consiglieri dimissionari o che abbiano perduto la qualifica di soci, o che siano scaduti di categoria da sostenitori a collettivi, oppure per raggiungere le quote percentuali previste e non raggiunte nel presente articolo per ogni singola categoria.
Eventuali passaggi di categoria potranno essere effettuati sempre nel rispetto delle percentuali stabilite per ogni categoria.
Il consiglio direttivo viene eletto dallassemblea dei soci; hanno diritto a votare per lelezione del consiglio direttivo esclusivamente i soci in regola con il versamento delle quote di competenza.
Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio medesimo nelle prime due votazioni ed a maggioranza semplice nelle votazioni successive, il presidente del consiglio direttivo che è anche il presidente dellassociazione e, su proposta di questultimo, uno o più vice presidenti. Il vice presidente più anziano sostituisce il presidente in caso di impedimento.
I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina nel suo ambito, a maggioranza di due terzi, i membri della giunta esecutiva.
Il consiglio direttivo può nominare un presidente onorario, notoriamente e particolarmente meritevole. Il presidente onorario partecipa ai lavori del consiglio direttivo senza diritto di voto.
Il consiglio direttivo nominerà il segretario generale, anche tra i non consiglieri, ed il tesoriere, responsabile dellamministrazione ordinaria dellassociazione stessa.
Il segretario generale ha il compito di assistere la giunta, il presidente, i vice presidenti ed il consiglio direttivo nellattività ordinaria di gestione organizzativa dellassociazione coordinando in loro vece, ove richiesto, qualunque attività promozionale, di immagine e di rapporto.
Il tesoriere è autorizzato a movimentare i c/c postali e bancari intestati allassociazione. Il tesoriere risponde del suo operato al presidente dellassociazione, al consiglio direttivo ed al collegio dei revisori.
Il consiglio direttivo esercita il controllo su tutte le attività dellassociazione ed inoltre:
* nomina i gruppi di lavoro e comitati; * delibera su tutti i provvedimenti di gestione dellassociazione; * mantiene i contatti dellassociazione con le altre associazioni, con enti comunitari, statali e locali, con università, Istituti di Ricerca e con società nazionali ed internazionali, nonché con la classe tecnica (ingegneri, architetti, ecc.) e con gli operatori economici (industriali, società immobiliari a carattere pubblico e privato); * sottopone allassemblea un rapporto annuale ed i bilanci consuntivo e preventivo; * promuove e cura la pubblicazione dellorgano ufficiale dellassociazione e di altre eventuali informative ai soci; * promuove incontri tecnici con le modalità che saranno stabilite dal consiglio direttivo stesso.
Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno due volte allanno o su richiesta di almeno cinque membri, con comunicazione scritta contenente la data, lora, il luogo e lordine del giorno, spedita con lettera raccomandata R/R o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data prevista. I consiglieri che, senza giustificato motivo, sono assenti dalle sedute per due volte consecutive, decadono dal loro mandato. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei votanti, purché siano presenti almeno la metà dei consiglieri in carica.
In caso di parità prevarrà il voto del presidente o del vice presidente che lo sostituisce.
Quando per dimissioni od altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, sintenderà dimissionario lintero consiglio ed il presidente dovrà convocare entro due mesi lassemblea per la ricostituzione del consiglio. Fino a quando non verrà ricostituito il consiglio direttivo le sue funzioni verranno esercitate provvisoriamente dal presidente in uno con la giunta esecutiva o da solo qualora anche la maggioranza di essa venisse a mancare.
7.4 La giunta esecutiva
La giunta esecutiva è composta da tre a sette membri, oltre al presidente del consiglio direttivo, ed è presieduta da questultimo ovvero, in caso di sua espressa rinuncia a far parte della giunta, dal vice presidente più anziano.
Alla giunta esecutiva spetta lesecuzione delle delibere del consiglio direttivo e lo svolgimento della normale amministrazione dellassociazione. La giunta cura anche la raccolta e linoltro allapprovazione del consiglio delle proposte dei gruppi di lavoro e dei comitati.
Particolari iniziative individuate dal consiglio direttivo possono inoltre essere esplicitamente demandate alla giunta esecutiva.
La giunta esecutiva si riunisce almeno due volte lanno su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le convocazioni vengono effettuate normalmente per iscritto con congruo preavviso, ma è pure consentita la convocazione telefonica o per fax o per posta elettronica, se consensuale.
7.5 Il presidente
Il presidente dellassociazione viene eletto dal consiglio direttivo con le modalità indicate precedentemente. Egli è il legale rappresentante dellassociazione. Convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva e compie tutti gli atti non espressamente riservati a detti organi o che gli fossero da questi ultimi delegati; dispone dei fondi sociali, è autorizzato ad aprire, movimentare
ed estinguere conti correnti postali e bancari. Dispone lassunzione del personale e la relativa posizione economica e normativa, sentito in merito il parere della giunta.
Il presidente può delegare proprie funzioni e compiti ai vice presidenti o ad altri membri degli organi statutari dellassociazione. Il presidente dà conto del suo operato al consiglio direttivo.
I vice presidenti coadiuvano il presidente ed esercitano ogni altra funzione dallo stesso delegata. Il vice presidente più anziano esercita funzioni di presidente in caso di impedimento di questultimo.
7.6 Il collegio dei revisori
I revisori dei conti sono nominati dallassemblea generale, anche al di fuori dei soci, in numero di tre; è consentita la nomina di soci soltanto se questi sono in regola con il versamento delle quote di competenza.
I revisori provvedono al controllo generale di contabilità e presentano una relazione annuale allassemblea generale.
7.7 I probiviri
I probiviri sono eletti dallassemblea generale nel numero da essa deciso, anche tra non soci dellassociazione; è consentita la nomina di soci soltanto se questi sono in regola con il versamento delle quote di competenza. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I probiviri decidono, con motivazione scritta e secondo il regolamento da essi stabilito, su: i casi che gli vengano sottoposti dai soci o dagli organi dirigenti ai sensi dello statuto; i conflitti tra gli organi; linterpretazione delle norme statutarie. Le loro decisioni sono inappellabili e impegnano i soci e gli organi dirigenti.
Art.8 CARICHE SOCIALI ED ELEZIONI
8.1 Tutte le cariche sociali sono assegnate a titolo personale, hanno la durata di tre anni, sono rinnovabili e sono valide se accettate per iscritto entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica. Detta notifica sarà effettuata dal presidente o da persona da questi designata, entro venti giorni dallavvenuta designazione. Possono essere eletti a rivestire cariche sociali esclusivamente i soci in regola con il versamento delle quote di competenza; non possono essere eletti a rivestire cariche sociali i soci onorari e gli aderenti. Le cariche sociali non danno diritto a retribuzioni o indennizzi. Tutte le elezioni alle cariche sociali avranno luogo con scrutinio segreto. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
Art.9 I GRUPPI DI LAVORO E COMITATI
9.1 Anche su proposta della giunta esecutiva, il consiglio direttivo potrà nominare gruppi di lavoro formati da ricercatori e studiosi che operano nel settore di attività dellassociazione. Il consiglio direttivo potrà inoltre nominare un comitato scientifico e un comitato di consulenze. Per ciascun tipo di comitato il consiglio direttivo determinerà con maggioranza semplice dei suoi membri i compiti, le finalità e i ruoli che si intendono perseguire attraverso detti comitati.
Il consiglio direttivo potrà esaminare, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal consiglio direttivo stesso, la possibilità di costituire sottosezioni regionali.
Art.10 PATRIMONIO SOCIALE
10.1 Il patrimonio sociale è formato:
* dai proventi delle quote sociali; * dalle eccedenze annuali di bilancio, da eventuali donazioni, lasciti e proventi di qualsiasi natura.
E assolutamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, agli associati utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellassociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.11 ESERCIZI
11.1 Gli esercizi sociali iniziano l1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2002 (duemiladue).
Art.12 BILANCIO
12.1 Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio deve essere redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario.
Art.13 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
13.1 In caso di scioglimento dellassociazione, lassemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio dellente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.14 NORMA DI RINVIO
14.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute ed ai principi generali dellordinamento giuridico.